ESTRATTO |
E'vietata per motivi di tutela ordine e sicurezza pubblica dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bavande nonchè degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dei titolari di autorizzazioni di cui all'art.5 lettera c L. 25 agosto 1991 n.287, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni dell'anno |